{"id":6491,"date":"2020-04-27T13:11:25","date_gmt":"2020-04-27T11:11:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.isha-italia.it\/site\/?p=6491"},"modified":"2020-04-27T13:59:22","modified_gmt":"2020-04-27T11:59:22","slug":"spiegazione-dpcm-26-aprile-per-centri-ippici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.isha-italia.it\/site\/spiegazione-dpcm-26-aprile-per-centri-ippici\/","title":{"rendered":"SPIEGAZIONE DPCM 26 APRILE PER CENTRI IPPICI"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.isha-italia.it\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/cavallo-con-balze.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-6495\" src=\"https:\/\/www.isha-italia.it\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/cavallo-con-balze.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"896\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ieri sera, il Presidente del consiglio Conte ha annunciato il nuovo DPCM del 26\/04\/2020 che sar\u00e0 attuativo dal 04\/05\/20.<\/p>\n<p>Purtroppo, come sempre quanto esposto non \u00e8 chiaro , abbiamo aspettato fino a questa mattina per avere il nuovo DECRETO ufficiale in modo da poterlo analizzare.<\/p>\n<p>Dall&#8217;analisi emerge che sostanzialmente non \u00e8 cambiato nulla rispetto al decreto precedente, ma andiamo a vedere quello che riguarda il nostro Settore Equestre:<\/p>\n<p>Gli articoli di interesse per il nostro Settore sono: art.1 lettere a,d,f,g,i,u<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 1 lettera a cita:<\/p>\n<p><em><strong>a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare\u00a0congiunti purch\u00e9 venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di\u00a0almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie&#8230;..<\/strong><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Continuano ad essere vietati gli spostamenti che devono comunque essere comprovati, pertanto nel nostro caso, il recarsi presso il Centro ippico non comporta le necessit\u00e0 elencate nel decreto o comunque rimangono quelle descritte del DPCM del 25 marzo e poi spiegate dal Mipaaf, dove l&#8217;accesso \u00e8 consentito solo agli operatori di settore o ai proprietari dei cavalli solo nel caso in cui il gestore del centro si auto-denunci di non essere in grado di adempiere alla normativa sulla garanzia del benessere animale.(reato di maltrattamento ex art. 544 ter del c.p.) . <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Qui di seguito quanto scritto dall&#8217;Avvocato Andreani reperito sul web:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Rimane pertanto possibile raggiungere, muovere ( non cavalcare ), nutrire ed accudire il proprio cavallo \u00a0solo ed esclusivamente nel caso in cui tale operazione non possa assolutamente essere svolta da altri soggetti che lavorano ed operano all\u2019interno della struttura equestre.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>L\u2019eccezionalit\u00e0 della situazione non permette visite ed accessi quotidiani alla circolo ippico o maneggio ma, solo ed esclusivamente quelli indifferibili, strettamente limitati e necessari al mantenimento in salute del cavallo.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Tale impossibilit\u00e0 deve essere resa nota con un comunicato e\/o avviso scritto del gestore di struttura il quale potr\u00e0 predisporre e\/o gestire gli accessi dei proprietari dei cavalli al fine di svolgere le opportune cure in modo coerente con il rispetto delle norme di sicurezza anti contagio imposte dal DPCM.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Laddove il centro equestre informi dell\u2019impossibilit\u00e0 di dare seguito alle cure primarie, necessarie ed indifferibili dei cavalli il proprietario, \u00a0con autocertificazione, potr\u00e0 accedere per il tempo strettamente necessario a svolgere tale attivit\u00e0 &#8211;\u00a0<strong>NON per una galoppata di piacere<\/strong>\u00a0o per trascorrere un pomeriggio all\u2019aperto!<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>E\u2019 in ogni caso fatto divieto di montare a cavallo, anche per evitare il rischio di infortuni e successivi accessi presso le strutture sanitarie gi\u00e0 in stato di sofferenza.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>Le Forze dell\u2019Ordine possono verificare \u00a0la reale sussistenza dell\u2019esigenza indifferibile e, in caso contrario, sanzionare tutte le persone coinvolte nella violazione della norma, il tutto anche in danno della stessa struttura equestre e degli altri proprietari.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><em>L\u2019invito \u00e8 sempre quello di rimanere a casa, lasciare che i professionisti agiscano in via di protocollo d\u2019emergenza e solo laddove sia reale, concreto e dimostrabile il rischio per la salute dell\u2019animale &#8211; solo allora &#8211; recarsi dal fidato amico.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><br \/>\n\u00a9 AvvocatoAndreani.it Risorse Legali &#8211; Articolo originale:\u00a0<a title=\"Equitazione e Covid\u201319: entro quali limiti ci si pu\u00f2 prendere cura del proprio cavallo\" href=\"https:\/\/news.avvocatoandreani.it\/articoli\/equitazione-covid-entro-quali-limiti-puo-prendere-cura-del-proprio-cavallo-105639.html\">Equitazione e Covid\u201319: entro quali limiti ci si pu\u00f2 prendere cura del proprio cavallo<\/a><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Oltre quanto scritto dall&#8217;Avvocato Andreani, vogliamo sottoporre all&#8217;attenzione anche quanto asserito dall&#8217;Avvocato Marianna Garrone specializzata in diritto equestre ( al link:\u00a0https:\/\/www.cavallomagazine.it\/cultura-equestre\/sintesi-del-webinar-la-gestione-del-centro-ippico-al-tempo-del-coronavirus) e precisamente:<\/span><\/p>\n<p><em>La premessa doverosa verte sul rapporto fra il gestore del centro ippico e il proprietario del cavallo. Dal momento in cui il proprietario affida e, quindi consegna il cavallo nella mani del gestore del maneggio, si conclude fra di loro un vero e proprio contratto, in forza del quale sorge in capo al gestore del centro ippico, un obbligo di custodia, cura e gestione del cavallo con la diligenza del \u201cbuon padre di famiglia\u201d, o meglio del buon professionista.Il fatto di fare entrare o meno il proprietario non condiziona, rispetto alla disciplina legale applicabile, la responsabilit\u00e0 del gestore del circolo ippico. Anzi, il non far entrare il proprietario \u00e8 in questo momento dettato dall\u2019esigenza di rispettare una normativa.<br \/>\nIl consiglio, per tranquillizzare le legittime ansie dei proprietari ma anche a tutela del gestore stesso, \u00e8 quello di aprire un canale di comunicazione con i proprietari cavalli grazie al quale il gestore potrebbe quotidianamente inviare, tramite whatsapp o altri canali di comunicazione, una sorta di schema riassuntivo dello stato di salute e delle uscite del cavallo in quel giorno, magari corredato da foto e video dell\u2019animale\u201d.il gestore continui a garantire il rispetto dei bisogni fisiologici di ciascun cavallo,\u00a0quindi, foraggio, acqua, pulizia del box e la necessaria libert\u00e0 quotidiana (liberare il cavallo nel campo, piuttosto che nel paddock)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em><span style=\"color: #333333;\">d) \u00e8 vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; &#8230;..<\/span><\/em><\/strong><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">anche per la lettera d, continua ad essere come descritto del DPCM del 25 marzo, sono vietati assembramenti ( per assembramento \u00e8 stato chiarito al numero di max 2 persone).<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span style=\"color: #333333;\">f) non \u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto; \u00e8 consentito svolgere ividualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente\u00a0sufficienti, attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l\u2019attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra\u00a0attivit\u00e0; \u00a0<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">L&#8217;attivit\u00e0 ludica e ricreativa non \u00e8 consentita dunque n\u00e8 al chiuso n\u00e8 all&#8217;aperto. E&#8217; consentito svolgere attivit\u00e0 motoria individuale, ci\u00f2 vuol dire che posso fare jogging , bici, passeggiata a cavallo da solo e non vicino casa. Quindi se ho il cavallo a casa posso, da solo ,andare a fare una passeggiata. Al momento, con delibera Regionale, soltanto la Liguria ha concesso le passeggiate a cavallo. Per le altre Regioni vige ancora il LockDown.<\/span><\/p>\n<p><em><strong><span style=\"color: #000000;\">g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivit\u00e0 sportive, nel rispetto di prioritarie<br \/>\nesigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti \u2013 riconosciuti di interesse nazionale dal<br \/>\nComitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali\u00a0ed internazionali \u2013 sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun<br \/>\nassembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.<br \/>\n<\/span><\/strong><\/em><span style=\"color: #0000ff;\">Su questo punto \u00e8 doveroso dare una spiegazione chiara : sono atleti professionisti quelli indicati nella legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo (<span class=\"s1\">La legge 91 del 23 maggio 1981<\/span><span class=\"s2\"><sup>1<\/sup><\/span><span class=\"s1\">\u00a0 all\u2019articolo 2 stabilisce che \u201c<em>sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l\u2019attivit\u00e0 sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuit\u00e0 nell\u2019ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l&#8217;osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzioni dell\u2019attivit\u00e0 dilettantistica da quella professionistica<\/em>&#8220;. Dopo la legge 91\/81 le Federazioni Sportive hanno riconosciuto come &#8220;professionistiche&#8221; sei discipline sportive, che ad oggi sono rimaste solo in quattro, con un dettaglio che non deve pi\u00f9 sfuggire all&#8217;attenzione: sono tutte maschili. Sono il calcio, il golf, il basket (solo nella categoria A1) e il ciclismo, tutte e solo nel settore maschile.\u00a0<\/span>) tutti gli altri sono non professinisti , ma devono essere riconosciuti di interesse Nazionale e Internazionale, quindi gli atleti dei giochi Olimpici. Tutti gli altri vengono definiti dilettanti. Gli Sport Equestri, se non nella partecipazione degli atleti a quelle categorie Olimpiche non rientrano nei non professionisti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #333333;\"><strong>i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,<br \/>\n<\/strong><\/span><span style=\"color: #0000ff;\">Tutte le manifiestazioni, eventi sportivi sono ancora sospesi<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #333333;\">u) sono sospese le attivit\u00e0 di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,\u00a0centri termali (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di<br \/>\nassistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;<br \/>\nv) sono sospesi gli esami di idoneit\u00e0 di cui all\u2019art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Tutti i centri sportivi e pertanto anche i centri ippici al momento sono sospesi.<\/span><\/p>\n<p>In questi giorni siamo vicini pi\u00f9 che mai al Presidente FISE , Marco di Paola, il quale ha scritto pi\u00f9 volte al Governo evidenziando la problematica di tutti i centri ippici e stilando delle linee guida che potrebbero essere attuate con una riapertura, ma al momento non si \u00e8 ottenuta nessuna risposta positiva in merito.<\/p>\n<p>In conclusione, niente \u00e8 cambiato al momento per il nostro Settore rispetto al DPCM del 25 Marzo 2020. Non ci resta che aspettare , magari , come \u00e8 successo per la Liguria, qualche disposizione Regionale.<\/p>\n<p>Vi manterremo informati<\/p>\n<p>Qui di seguito in pdf potete scaricare il DPCM del 26\/04\/20 e lettera esplicativa<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">SPIEGAZIONI DPCM 26 APRILE 2020 SETTORE EQUESTRE<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.isha-italia.it\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/DPCM-e-allegato-del-26-aprile-2020.pdf.pdf\">DPCM e allegato del 26 aprile 2020.pdf\u00a0<\/a><\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.isha-italia.it\/site\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/clicca-qui-e1393585297908.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-1144\" src=\"https:\/\/www.isha-italia.it\/site\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/clicca-qui-e1393585297908.jpg\" alt=\"\" width=\"80\" height=\"98\" \/><\/a>scarica in pdf<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Grazie per l&#8217;Attenzione<\/p>\n<p>Responsabile Nazionale OPES EQUITAZIONE<\/p>\n<p>Tiziana Gurrisi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ieri sera, il Presidente del consiglio Conte ha annunciato il nuovo DPCM del 26\/04\/2020 che sar\u00e0 attuativo dal 04\/05\/20. 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