SPIEGAZIONE DPCM 26 APRILE PER CENTRI IPPICI

Ieri sera, il Presidente del consiglio Conte ha annunciato il nuovo DPCM del 26/04/2020 che sarà attuativo dal 04/05/20.

Purtroppo, come sempre quanto esposto non è chiaro , abbiamo aspettato fino a questa mattina per avere il nuovo DECRETO ufficiale in modo da poterlo analizzare.

Dall’analisi emerge che sostanzialmente non è cambiato nulla rispetto al decreto precedente, ma andiamo a vedere quello che riguarda il nostro Settore Equestre:

Gli articoli di interesse per il nostro Settore sono: art.1 lettere a,d,f,g,i,u

L’articolo 1 lettera a cita:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie…..

Continuano ad essere vietati gli spostamenti che devono comunque essere comprovati, pertanto nel nostro caso, il recarsi presso il Centro ippico non comporta le necessità elencate nel decreto o comunque rimangono quelle descritte del DPCM del 25 marzo e poi spiegate dal Mipaaf, dove l’accesso è consentito solo agli operatori di settore o ai proprietari dei cavalli solo nel caso in cui il gestore del centro si auto-denunci di non essere in grado di adempiere alla normativa sulla garanzia del benessere animale.(reato di maltrattamento ex art. 544 ter del c.p.) .

Qui di seguito quanto scritto dall’Avvocato Andreani reperito sul web:

Rimane pertanto possibile raggiungere, muovere ( non cavalcare ), nutrire ed accudire il proprio cavallo  solo ed esclusivamente nel caso in cui tale operazione non possa assolutamente essere svolta da altri soggetti che lavorano ed operano all’interno della struttura equestre.

L’eccezionalità della situazione non permette visite ed accessi quotidiani alla circolo ippico o maneggio ma, solo ed esclusivamente quelli indifferibili, strettamente limitati e necessari al mantenimento in salute del cavallo.

Tale impossibilità deve essere resa nota con un comunicato e/o avviso scritto del gestore di struttura il quale potrà predisporre e/o gestire gli accessi dei proprietari dei cavalli al fine di svolgere le opportune cure in modo coerente con il rispetto delle norme di sicurezza anti contagio imposte dal DPCM.

Laddove il centro equestre informi dell’impossibilità di dare seguito alle cure primarie, necessarie ed indifferibili dei cavalli il proprietario,  con autocertificazione, potrà accedere per il tempo strettamente necessario a svolgere tale attività – NON per una galoppata di piacere o per trascorrere un pomeriggio all’aperto!

E’ in ogni caso fatto divieto di montare a cavallo, anche per evitare il rischio di infortuni e successivi accessi presso le strutture sanitarie già in stato di sofferenza.

Le Forze dell’Ordine possono verificare  la reale sussistenza dell’esigenza indifferibile e, in caso contrario, sanzionare tutte le persone coinvolte nella violazione della norma, il tutto anche in danno della stessa struttura equestre e degli altri proprietari.

L’invito è sempre quello di rimanere a casa, lasciare che i professionisti agiscano in via di protocollo d’emergenza e solo laddove sia reale, concreto e dimostrabile il rischio per la salute dell’animale – solo allora – recarsi dal fidato amico.


© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Equitazione e Covid–19: entro quali limiti ci si può prendere cura del proprio cavallo

Oltre quanto scritto dall’Avvocato Andreani, vogliamo sottoporre all’attenzione anche quanto asserito dall’Avvocato Marianna Garrone specializzata in diritto equestre ( al link: https://www.cavallomagazine.it/cultura-equestre/sintesi-del-webinar-la-gestione-del-centro-ippico-al-tempo-del-coronavirus) e precisamente:

La premessa doverosa verte sul rapporto fra il gestore del centro ippico e il proprietario del cavallo. Dal momento in cui il proprietario affida e, quindi consegna il cavallo nella mani del gestore del maneggio, si conclude fra di loro un vero e proprio contratto, in forza del quale sorge in capo al gestore del centro ippico, un obbligo di custodia, cura e gestione del cavallo con la diligenza del “buon padre di famiglia”, o meglio del buon professionista.Il fatto di fare entrare o meno il proprietario non condiziona, rispetto alla disciplina legale applicabile, la responsabilità del gestore del circolo ippico. Anzi, il non far entrare il proprietario è in questo momento dettato dall’esigenza di rispettare una normativa.
Il consiglio, per tranquillizzare le legittime ansie dei proprietari ma anche a tutela del gestore stesso, è quello di aprire un canale di comunicazione con i proprietari cavalli grazie al quale il gestore potrebbe quotidianamente inviare, tramite whatsapp o altri canali di comunicazione, una sorta di schema riassuntivo dello stato di salute e delle uscite del cavallo in quel giorno, magari corredato da foto e video dell’animale”.il gestore continui a garantire il rispetto dei bisogni fisiologici di ciascun cavallo, quindi, foraggio, acqua, pulizia del box e la necessaria libertà quotidiana (liberare il cavallo nel campo, piuttosto che nel paddock)

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; …..

anche per la lettera d, continua ad essere come descritto del DPCM del 25 marzo, sono vietati assembramenti ( per assembramento è stato chiarito al numero di max 2 persone).

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere ividualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente sufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;  

L’attività ludica e ricreativa non è consentita dunque nè al chiuso nè all’aperto. E’ consentito svolgere attività motoria individuale, ciò vuol dire che posso fare jogging , bici, passeggiata a cavallo da solo e non vicino casa. Quindi se ho il cavallo a casa posso, da solo ,andare a fare una passeggiata. Al momento, con delibera Regionale, soltanto la Liguria ha concesso le passeggiate a cavallo. Per le altre Regioni vige ancora il LockDown.

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
Su questo punto è doveroso dare una spiegazione chiara : sono atleti professionisti quelli indicati nella legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo (La legge 91 del 23 maggio 19811  all’articolo 2 stabilisce che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzioni dell’attività dilettantistica da quella professionistica“. Dopo la legge 91/81 le Federazioni Sportive hanno riconosciuto come “professionistiche” sei discipline sportive, che ad oggi sono rimaste solo in quattro, con un dettaglio che non deve più sfuggire all’attenzione: sono tutte maschili. Sono il calcio, il golf, il basket (solo nella categoria A1) e il ciclismo, tutte e solo nel settore maschile. ) tutti gli altri sono non professinisti , ma devono essere riconosciuti di interesse Nazionale e Internazionale, quindi gli atleti dei giochi Olimpici. Tutti gli altri vengono definiti dilettanti. Gli Sport Equestri, se non nella partecipazione degli atleti a quelle categorie Olimpiche non rientrano nei non professionisti.

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
Tutte le manifiestazioni, eventi sportivi sono ancora sospesi

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

Tutti i centri sportivi e pertanto anche i centri ippici al momento sono sospesi.

In questi giorni siamo vicini più che mai al Presidente FISE , Marco di Paola, il quale ha scritto più volte al Governo evidenziando la problematica di tutti i centri ippici e stilando delle linee guida che potrebbero essere attuate con una riapertura, ma al momento non si è ottenuta nessuna risposta positiva in merito.

In conclusione, niente è cambiato al momento per il nostro Settore rispetto al DPCM del 25 Marzo 2020. Non ci resta che aspettare , magari , come è successo per la Liguria, qualche disposizione Regionale.

Vi manterremo informati

Qui di seguito in pdf potete scaricare il DPCM del 26/04/20 e lettera esplicativa

SPIEGAZIONI DPCM 26 APRILE 2020 SETTORE EQUESTRE

DPCM e allegato del 26 aprile 2020.pdf 

scarica in pdf

 

 

Grazie per l’Attenzione

Responsabile Nazionale OPES EQUITAZIONE

Tiziana Gurrisi

 

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